Il defibrillatore in azienda: quando è obbligatorio?

Ogni anno in Italia circa 60.000 persone muoiono a causa di un arresto cardiaco e costituiscono il 10% della totalità dei decessi. L’arresto cardiaco può colpire chiunque, quasi sempre senza preavviso e talvolta persone senza una storia clinica di cardiopatia.

Nel corso degli anni, in Italia sono stati adottati diversi programmi e iniziative per migliorare l’assistenza all’arresto cardiaco. Questi includono la diffusione di defibrillatori automatici esterni (DAE) in luoghi pubblici, l’addestramento del personale sanitario e non sanitario sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e la promozione della consapevolezza sull’importanza dell’accesso tempestivo alle cure.

Ma le aziende hanno l’obbligo di dotarsi del defibrillatore? Cerchiamo di capire cosa prevede la normativa vigente.

OBBLIGO DEFIBRILLATORI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE

Il Decreto Legge del 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, ha reso obbligatorio la dotazione e l’impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche a partire dal 1 Luglio 2017.

Con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017, il Ministero della Salute ha fornito le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. In sintesi il DM prevede che:

  • Ogni impianto sportivo sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
  • Nel corso delle gare sia presente una persona debitamente formata all’utilizzo del defibrillatore
  • Spetta alle società o associazioni sportive dilettantistiche verificare che, durante le gare, siano presenti il defibrillatore e la persona formata
  • Sono escluse dagli obblighi di cui sopra le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo e quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio elencate in allegato al decreto (ad esempio: armi sportive, bocce, dama, golf, tiro a segno e a volo, ecc)

OBBLIGO DEFIBRILLATORI PER I LUOGHI PUBBLICI

La legge del 4 agosto 2021, n. 116, entrate in vigore dal 13/9/2021, ha previsto un piano pluriennale per l’installazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni (DAE) presso i luoghi pubblici quali:

  • Sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico
  • Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le Università
  • Aeroporti, stazioni ferroviarie, porti
  • A bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore

QUALE OBBLIGO PER LE AZIENDE?

Essendoci delle leggi che prevedono obblighi specifici evidenti per determinati soggetti (società sportive e luoghi pubblici), è diffusa la convinzione che le aziende non debbano fornirsi di DAE e lavoratori adeguatamente formati per intervenire in caso di arresto cardiaco, o quantomeno che tale onere non abbia carattere di obbligo.

Se si legge attentamente la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare il D. Lgs. 81/08 e il D.M. 388/03, l’obbligatorietà della dotazione del defibrillatore semiautomatico nelle aziende è prevista anche se in modo implicito.

L’art. 25 del D. Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per il Medico Competente di collaborare “[…] con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Ma un rischio lavorativo può determinare un arresto cardiaco del lavoratore?

Nel 2016 l’Inail ha pubblicato la scheda informativa “La defibrillazione precoce nei luoghi di lavoro” soffermandosi sui fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare le malattie cardiovascolari, quali ad esempio “il contatto con alcune sostanze (come il monossido di carbonio e il piombo), l’asfissia da inalazione di gas tossici, le condizioni lavorative stressanti, l’esposizione al caldo o al freddo estremi, lo sforzo fisico eccessivo”, precisando che alcuni fattori di rischio professionali, come elettrocuzione “portano alla fibrillazione ventricolare e quindi all’arresto cardiaco”. In tal senso anche la letteratura scientifica pone tra le possibili cause di arresto cardiaco:

  • Elettrocuzione
  • Esposizione a basse o alte temperature ed escursioni termiche rilevanti
  • Esposizione a sostanze chimiche,
  • Sforzi fisici importanti,
  • Colpi o impatti gravi.

Il D.M. 388/03 all’art. 4 prevede che “Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Le attrezzature ed i dispositivi […] devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile”, rimarcando l’obbligo di integrare e adeguare la dotazione di presidi e attrezzature per il pronto soccorso in funzione dei rischi specifici a cui sono sottoposti i lavoratori.

In conformità a questo punto del D.M. 388/03, nelle aziende con attività svolte all’aperto, con rischio di punture di insetto, il Medico Compente chiede correttamente di integrare la dotazione delle cassette o pacchetti di medicazione con fiale di adrenalina da somministrare nel caso in cui il lavoratore subisca uno shock anafilattico.

Per contro, forse considerando che l’arresto cardiaco non sia in alcun caso un evento connesso con le attività lavorative, il Datore di Lavoro e il Medico Competente non ritengono obbligatorio dotare i lavoratori del defibrillatore semiautomatico e procedere a specifica formazione, nel caso di attività lavorative con rischi che possono comportare l’arresto cardiaco del lavoratore. Alcuni Medici Competenti, pur in presenza di lavoratori addetti a lavorazioni che comportano i rischi lavorativi sopra indicati, ritengono addirittura inutile l’adozione del defibrillatore ma tale atteggiamento, oltre che errato dal punto di vista scientifico, risulta inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legge a carico dei Medici Competenti.

CONCLUSIONI

L’obbligo per le aziende di dotarsi del defibrillatore semiautomatico e di lavoratori formati ed addestrati al suo utilizzo è previsto, in modo implicito, nella legislazione in vigore sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, in particolare nel D. Lgs. 81/08 e nel D.M. 388/03, laddove siano presenti rischi che possono determinare un arresto cardiaco.

La consapevolezza di tale obbligo non è al momento diffusa tra i Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e nemmeno tra i Medici Competenti.

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